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Tribunale di Bari, 11 Novembre 2025, n. 4120/2025

Convocazione diretta dell’assemblea di s.r.l. da parte dei soci e necessaria inerzia degli amministratori

Tribunale di Bari, 11 Novembre 2025, n. 4120/2025
Convocazione diretta dell’assemblea di s.r.l. da parte dei soci e necessaria inerzia degli amministratori

Il potere dei soci titolari di almeno un terzo del capitale di s.r.l. di convocare direttamente l’assemblea ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c. ha carattere sostitutivo e non concorrente rispetto a quello dell’organo amministrativo, sicché presuppone l’inerzia degli amministratori a fronte di una preventiva richiesta dei soci, ed è invalida la convocazione effettuata dai soci senza avere prima sollecitato l’organo amministrativo, perché la concorrenza dei due poteri potrebbe creare situazioni di stallo e il rischio di assemblee parallele, con grave nocumento per l’ordinato svolgimento dei processi decisionali della società [revoca del consiglio di amministrazione deliberata in assemblea convocata da soci titolari complessivamente del 60% del capitale, senza previa richiesta al presidente del consiglio cui lo statuto attribuiva la convocazione].

La previsione dell’art. 2479, comma 1, c.c., che consente ai soci titolari di almeno un terzo del capitale di sottoporre direttamente argomenti alla decisione dei soci anche in materie non riservate alla loro competenza, è inderogabile e legittima tali soci a convocare l’assemblea anche quando lo statuto attribuisca la convocazione al solo organo amministrativo, perché, in mancanza di un rimedio giudiziale analogo a quello previsto dall’art. 2367 c.c. per la società per azioni, il socio di minoranza qualificata resterebbe altrimenti privo di tutela contro l’inerzia o l’ostruzionismo degli amministratori, anche in materia di revoca degli stessi.

È invalida la deliberazione dell’assemblea di s.r.l. che, con all’ordine del giorno la revoca del consiglio di amministrazione e la nomina del nuovo organo amministrativo, modifica il sistema di amministrazione sostituendo il consiglio con un amministratore unico, perché tale materia non rientra nell’argomento indicato o comunque l’ordine del giorno non è sufficientemente chiaro, dovendo l’elenco delle materie da trattare consistere in un’indicazione sintetica, chiara e non ambigua, specifica e non generica.

Data Sentenza: 11/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro: RG 12536 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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