In tema di competenza a giudicare una domanda di nullità di un marchio, nell’ipotesi in cui non venga evocato in giudizio l’imprenditore che ha venduto direttamente i prodotti (rendendosi quindi inapplicabile il cumulo soggettivo di cui all’art. 33 c.p.c.), il fabbricante degli stessi non può essere evocato in giudizio nel luogo di vendita del prodotto stesso, senza il concorso di una sua diretta attività nel luogo “de quo”.