Quando una società è in liquidazione, l’insolvenza debba essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Ebbene, lo stato di insolvenza di una società in liquidazione, quale quella odiernamente convenuta, può essere desunto da una serie di fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori. In proposito, è stato precisato che, nella valutazione dell’insolvenza c.d. statica, il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice. La difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro. E’ ragionevole quella liquidazione che impiega un tempo di 3/4 anni, in presenza di beni immobili e un tempo massimo di 1/2 anni per i beni mobili (crediti, merci etc.), a seconda delle caratteristiche dei singoli beni. Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutarlo, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.