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Tribunale di Napoli, 28 Gennaio 2026, n. 1299/2026

Criterio dei netti patrimoniali come criterio residuale e onere di allegazione degli atti non conservativi

Tribunale di Napoli, 28 Gennaio 2026, n. 1299/2026
Criterio dei netti patrimoniali come criterio residuale e onere di allegazione degli atti non conservativi

Nell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2486 c.c. chi agisce deve allegare gli atti gestori non conservativi compiuti dall’amministratore dopo il verificarsi della causa di scioglimento, perché il criterio dei netti patrimoniali previsto dal terzo comma è un criterio equitativo di liquidazione del danno di natura residuale; la diminuzione del patrimonio netto tra la data dello scioglimento e quella di apertura della procedura concorsuale non costituisce indice né allegazione dell’inadempimento all’obbligo di gestione conservativa, la mancata iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese non è di per sé fonte di danno e il criterio non può essere utilizzato quando i pregiudizi possono essere puntualmente quantificati o sono già stati liquidati in relazione a specifici addebiti, perché si determinerebbe una duplicazione risarcitoria; anche il danno da omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio deve essere specificamente allegato e quantificato [aumento del carico fiscale non individuato, pur essendo desumibile dallo stato passivo].

Il pagamento di imposte, tributi e contributi previdenziali è oggetto di uno specifico dovere dell’amministratore, sicché il loro omesso versamento non è coperto dalla regola di insindacabilità delle scelte di gestione; in situazione di difficoltà finanziaria l’amministratore deve soddisfare i debiti tributari e previdenziali in via preferenziale rispetto a quelli verso fornitori e lavoratori, perché soltanto il loro inadempimento è presidiato da sanzioni penali o amministrative, e deve dotare la società di una struttura organizzativa e contabile idonea ad adempiere puntualmente tali obbligazioni, senza poter invocare la mancata notificazione delle cartelle; provato l’inadempimento, grava sull’amministratore ai sensi dell’art. 1218 c.c. la prova che l’omesso pagamento è dipeso da causa a lui non imputabile, e il danno risarcibile è costituito dalle sanzioni, dagli interessi e dagli oneri di riscossione addebitati alla società.

I sindaci che, a fronte del protratto omesso versamento di imposte e contributi e del ritardo nell’approvazione dei bilanci, si limitino a sollecitare l’amministratore senza esercitare i poteri di reazione loro attribuiti rispondono in solido con questi delle sanzioni, degli interessi e degli oneri maturati durante la loro carica, nonché del danno derivante dall’operazione distrattiva che la tempestiva emersione dell’insolvenza avrebbe evitato, comprese le conseguenze manifestatesi dopo la cessazione dalla carica; la limitazione della responsabilità dei sindaci introdotta nell’art. 2407, comma 2, c.c. dalla l. 35/2025 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, perché, lasciando inalterati l’accertamento e la quantificazione del danno, limita l’entità del risarcimento e non può incidere su un diritto già sorto.

Costituisce atto distrattivo, fonte di responsabilità dell’amministratore per l’ammontare dei canoni non riscossi, l’affitto dell’azienda sociale, stipulato quando la società è già insolvente, a una società priva di patrimonio amministrata e partecipata dallo stesso amministratore, che sfrutti l’azienda senza pagare i canoni [azienda alberghiera]; eccede inoltre i limiti di ragionevolezza della business judgement rule l’affitto dell’azienda a una società priva di patrimonio senza esigere garanzie reali o personali, mentre la mancata attivazione per il recupero dei canoni rileva soltanto se il curatore provi che un’iniziativa tempestiva avrebbe consentito il recupero.

Il socio amministratore convenuto con l’azione di responsabilità non può opporre in compensazione il credito per anticipazioni, versamenti e pagamenti di debiti sociali, anche eseguiti quale fideiussore, effettuati quando sussisteva un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, perché tali erogazioni costituiscono finanziamenti dei soci il cui rimborso è postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.; la postergazione integra un’eccezione in senso lato.

Data Sentenza: 28/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ulisse Forziati
Registro: RG 25254 / 2021
Allegato:
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Data: 08/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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