La domanda attorea proposta da un fondo comune di investimento mobiliare chiuso deve essere qualificata quale domanda pertinente non al fondo ma alla società di gestione del risparmio che ha rilasciato il mandato per conto del fondo medesimo, tale per cui a quest’ultimo deve essere assegnato un termine per la regolarizzazione della procura.
Il c.d. danno da investimento disinformato si verifica esclusivamente in capo alla società che ha effettuato l’investimento, e non in capo ai soci, i quali subiscono solamente un danno riflesso, come tale non risarcibile, a pena di una duplicazione di risarcimenti, secondo la disciplina societaria che legittima i soci e i terzi ad azioni risarcitorie individuali nei confronti degli amministratori solo in riferimento a pregiudizi subiti “direttamente” in dipendenza degli atti colposi o dolosi di questi ultimi.
La natura di “mero veicolo” di una società costituita per il lancio di un’OPA su altra società non vale di per sé ad escluderne la soggettività giuridica quale soggettività distinta da quella dei propri soci; la quale soggettività comporta che il preteso danno da investimento disinformato si produca esclusivamente in capo alla società “veicolo”.