La disciplina dettata dall’art. 2385 c.c. (applicabile anche alle s.r.l.), secondo il quale la cessazione degli amministratori deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni, deve essere intesa nel senso che il termine per l’iscrizione decorre dal momento in cui la cessazione dall’incarico è efficace, perché diversamente l’amministratore potrebbe opporre la cessazione ai terzi, pur mantenendo ancora il potere di amministrare in prorogatio.
Sempre ai sensi dell’art. 2385 c.c., la rinuncia dall’incarico ha efficacia immediata, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione mentre, in caso contrario, la rinuncia ha efficacia dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori: in applicazione di tale principio, in caso di dimissioni di un componente di un consiglio di amministrazione composto da due soli membri, resta in carica solo la metà del consiglio e non la sua maggioranza, con la conseguenza che la cessazione dall’incarico del consigliere dimissionario non potrà essere iscritta nel registro delle imprese – nelle more della designazione del nuovo consigliere – non essendo divenute efficaci le dimissioni.