Il termine annuale previsto dall’art. 2536 c.c. per la responsabilità del socio [di cooperativa] receduto verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati decorre dal perfezionamento del recesso, che determina lo scioglimento del rapporto sociale, e prescinde dal termine di liquidazione della quota previsto dall’art. 2535 c.c., perché il pagamento della liquidazione costituisce un mero effetto della perdita della qualità di socio, esterno e successivo alla fattispecie estintiva del rapporto. Ancorare il dies a quo all’approvazione del bilancio sulla base del quale è operata la liquidazione rimetterebbe alla discrezione della società creditrice la decorrenza della prescrizione del proprio diritto; né alcuna norma impone di compensare la liquidazione della quota con il debito del socio receduto per i conferimenti non eseguiti.
L’accentramento statutario dei poteri gestori nel consiglio di amministrazione [di società cooperativa] e le eventuali violazioni dei diritti di partecipazione dei soci attengono alla fase esecutiva del rapporto sociale, sicché non ne determinano l’inesistenza o la nullità e possono giustificare soltanto la revoca degli amministratori o un’azione per il riconoscimento dei diritti negati. Le somme versate dal socio a titolo di conferimento non sono pertanto ripetibili come indebito, perché hanno avuto come corrispettivo l’acquisto dei diritti sociali, a prescindere dal loro concreto esercizio.
La simulazione del contratto sociale non può essere affermata per via deduttiva in assenza di una controdichiarazione. I motivi personali che hanno indotto il socio ad aderire alla cooperativa [quale la prospettiva di ottenere un posto di lavoro] sono inidonei a determinare l’invalidità del rapporto associativo.
Le modalità semplificate di consegna delle raccomandate previste dall’art. 108 d.l. 18/2020 sono rimaste in vigore fino al 31 luglio 2020, e la clausola di salvezza dei comportamenti tenuti dagli operatori postali richiama lo stato di emergenza come situazione che giustifica il regime deformalizzato, senza prorogarne la vigenza. È pertanto invalida, e inidonea a interrompere la prescrizione, la consegna di una raccomandata [successiva a tale data] restituita al mittente con le annotazioni «EM. COVID» o «rifiutata», quando non risulti chi sia stato reperito dall’agente postale e chi abbia rifiutato il plico.
Il conto interno redatto dalla cooperativa, che riproduce i movimenti del libretto del prestito sociale, non fa prova a favore della società dei prelievi effettuati dal socio, neppure in applicazione del principio di inscindibilità di cui all’art. 2709 c.c., quando il socio desume la prova del proprio credito da altri documenti [quali le buste paga che attestano le trattenute]; i prelevamenti vanno dimostrati con le ricevute sottoscritte dal socio.
Nelle cooperative di lavoro il rapporto associativo va tenuto distinto dal rapporto di lavoro, che soltanto rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro. La domanda di accertamento della simulazione del rapporto sociale è devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, in quanto controversia relativa all’accertamento, alla costituzione, alla modificazione o all’estinzione di un rapporto societario ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003.