L’inadempimento contrattuale delle obbligazioni della società delle quali risponde la stessa con il suo patrimonio, il fatto di non aver consentito la consultazione della contabilità sociale e l’omessa predisposizione tempestiva dei bilanci o il fatto che in essi non sia stata rappresentata una posta passiva relativa al credito di un socio, non integrano un danno patrimoniale individuale (neppure astrattamente) configurabile come conseguenza immediata e diretta di una condotta illecita dell’amministratore, che sia presupposto per l’esperimento dell’azione ex art. 2476 co. 7 c.c.