Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. va dichiarata cessata la materia del contendere quando la delibera sia sostituita da una nuova delibera avente il medesimo oggetto e priva di vizi formali e sostanziali, come quella adottata dopo il regolare deposito del progetto di bilancio e la convocazione con un ordine del giorno più dettagliato. Ai sensi dell’art. 2377, ottavo comma, c.c. le spese sono poste a carico della società, tanto più quando essa abbia riconosciuto la fondatezza del vizio dedotto dal socio.
Può essere assunta anche senza una puntuale indicazione nell’ordine del giorno la decisione con cui l’assemblea, approvato il bilancio, conferisca all’amministratore il mandato di incaricare un legale per verificare i presupposti di un’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, trattandosi di un incarico meramente esplorativo, già compreso nelle attribuzioni dell’organo amministrativo e conseguente all’esame dei risultati della sua gestione. La messa in liquidazione della società convenuta, dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale, non interrompe il giudizio, perché l’evento può essere fatto valere ai sensi dell’art. 300 c.p.c. soltanto dal procuratore della parte che ne è colpita.