Il procedimento di controllo giudiziario non è diretto ad incidere su posizioni sostanziali del legale rappresentante della società ma, come più volte ribadito, risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo. Ogni volta che venga sostituito, l’amministratore non è più portatore di un interesse diretto al procedimento ed anche l’interesse a difendersi non trova alcun riconoscimento nel procedimento di volontaria giurisdizione, dal momento che solo laddove venga intentata un’azione di responsabilità, e quindi solo nella sede contenziosa, torna a riespandersi la legittimazione piena a difendersi.
Per fondare la denuncia ex art 2409 c.c. non basta la mera irregolarità contabile, ma occorre che la grave inosservanza sia tale da poter arrecare (o anche solo poter arrecare) pregiudizio grave alla società