Poiché il novellato art. 2409 c.c. fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza della precedente formulazione che richiedeva il “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci” – nell’ambito del procedimento di denunzia al tribunale rileva solamente la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare un pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Non assumono invece alcuna rilevanza le violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
L’orientamento giurisprudenziale minoritario per cui vi sarebbe una (possibile) concorrenza tra il rimedio della denuncia ex art. 2409 c.c. e quello dell’impugnazione della delibera societaria, avendo essi natura e finalità diverse, può trovare applicazione solo qualora i vizi invalidanti una delibera consistano in violazioni delle regole organizzative e di diritti dei singoli soci o di terzi, suscettibili in concreto di influire negativamente sulla gestione della società, quantomeno in via potenziale.