Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima contenente errori materiali (nella specie “errate battiture”) e la seconda redatta in forma corretta, non può chiedersi al conservatore del registro la cancellazione della pratica concernente il deposito del primo bilancio in quanto: (i) tutti i dati risultanti dal Registro delle Imprese corrispondono alle vicende storiche di approvazione del bilancio in discussione e rispettano i requisiti di legge; (ii) non è possibile ingenerare alcuna confusione nei terzi che consultino il registro in presenza di una certificazione del conservatore dalla quale risulti che il primo bilancio è poi stato “riapprovato”, id est modificato da successiva assemblea dei soci.