La clausola della fideiussione omnibus che, in deroga all’art. 1957 c.c., fissa in trentasei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita il termine entro il quale il creditore deve agire per l’adempimento non riproduce la clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. contenuta nell’art. 6 dello schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sicché, in assenza nel contratto anche delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, la garanzia non è parzialmente nulla per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, perché manca il presupposto della riproduzione dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata e della sua applicazione uniforme [fideiussione omnibus prestata nel 2008 da una persona fisica consumatrice, coniuge del titolare dell’impresa individuale garantita, fatta valere con opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non motivato sull’abusività delle clausole, proposta su avviso del giudice dell’esecuzione].
In presenza di una clausola che obbliga il fideiussore a pagare a semplice richiesta scritta, la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dal creditore al garante è idonea a impedire la decadenza, senza necessità di proporre un’azione giudiziaria, sia rispetto al termine convenzionale pattuito in deroga all’art. 1957 c.c., sia rispetto al termine semestrale previsto da tale norma qualora la clausola derogatoria fosse nulla, perché il rinvio all’art. 1957 c.c. riguarda il termine entro cui la richiesta deve essere inviata e non anche la forma della richiesta.
Il fideiussore persona fisica che ha prestato la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, senza essere coinvolto nell’attività del debitore garantito e limitandosi a essere coniuge del titolare dell’impresa individuale garantita, riveste la qualità di consumatore, perché i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica vanno valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione e non al contratto principale.
Il fideiussore consumatore nei cui confronti è stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto privo di motivazione sull’abusività delle clausole del contratto è legittimato a proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. quando il giudice dell’esecuzione, all’esito del controllo sulle clausole abusive, lo abbia avvisato di tale facoltà, purché l’opposizione sia proposta nel termine decorrente dalla notifica dell’avviso.