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Tribunale di Milano, 26 Gennaio 2026

Descrizione di segreti commerciali presso l’ex collaboratore e il concorrente, conferma limitata ai file corrispondenti

Tribunale di Milano, 26 Gennaio 2026
Descrizione di segreti commerciali presso l’ex collaboratore e il concorrente, conferma limitata ai file corrispondenti

In sede di conferma della descrizione concessa inaudita altera parte a tutela di segreti commerciali e di opere dell’ingegno, l’esiguità del numero di file identici per codice hash o derivati, rinvenuti presso l’ex collaboratore e presso l’impresa concorrente con cui egli ha avviato un nuovo rapporto, rispetto alla mole del materiale di comparazione depositato dal titolare, non impedisce la conferma del provvedimento limitatamente ai documenti per i quali la consulenza tecnica abbia riscontrato corrispondenze, perché le contestazioni sul valore economico dei documenti, sulla loro tutelabilità come opere dell’ingegno, sulla loro rilevanza causale rispetto agli illeciti lamentati e sulla distinzione tra know how riservato e competenze specialistiche proprie dell’esperto del ramo sono riservate al giudizio di merito [descrizione ex art. 129 c.p.i. e art. 161 l. 633/1941 chiesta da una società di progettazione di opere idrauliche contro l’ex collaboratrice che avrebbe esfiltrato file aziendali prima di cessare il rapporto e contro la società concorrente presso cui la stessa ha iniziato a collaborare; c.t.u. con riscontro di pochi file identici o derivati; conferma limitata a tali file e secretazione dell’intero materiale acquisito].

La conferma della descrizione concessa inaudita altera parte si fonda sul vaglio esterno della tipologia dei documenti raccolti e della loro pertinenza alla lite, senza estendersi a un’indagine volta a verificare in concreto se il loro contenuto supporti un giudizio di illiceità della condotta in relazione ai segreti commerciali o ai diritti allegati, fermo restando il vaglio della ragionevolezza del sospetto e della non pretestuosità o vessatorietà della richiesta.

Gli oneri di allegazione richiesti per la concessione e la conferma della descrizione sono distinti da quelli necessari per l’adozione, nel medesimo procedimento cautelare, di provvedimenti inibitori, sicché l’insussistenza del fumus boni iuris per l’inibitoria non preclude di per sé la conferma della descrizione del materiale rinvenuto, quando esso sia pertinente all’oggetto della causa e funzionale all’accertamento dell’illecito nel successivo giudizio di merito.

La descrizione è rimedio insieme di istruzione preventiva, strumentale alle esigenze istruttorie del giudizio di merito, e di natura cautelare, la cui concessione presuppone l’allegazione di fatti e circostanze che rendano ragionevole, in base a un giudizio ex ante, il sospetto degli illeciti denunciati, sicché i presupposti per la concessione, la conferma o la revoca si valutano in relazione al diritto processuale alla prova e non, in via immediata e diretta, al diritto sostanziale sotteso, e il fumus boni iuris e il periculum in mora assumono ampiezza e contenuto diversi da quelli richiesti per i provvedimenti inibitori e di sequestro.

Data Sentenza: 26/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Idamaria Chieffo
Registro: RG 45998 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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