Il termine perentorio previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. per la notificazione del decreto emesso inaudita altera parte è incompatibile con la descrizione disciplinata dall’art. 129, quarto comma, c.p.i., la cui esecuzione deve precedere la conoscenza del provvedimento da parte del resistente e può richiedere un tempo apprezzabile per l’assistenza di uno o più esperti chiamati a rispondere a quesiti tecnici; la proroga del termine concessa dal giudice non rende perciò inutilizzabili i risultati della descrizione.
È evidente come l’intera documentazione gestionale dell’imprenditore abbia un valore economico in quanto segreto, come deriva in astratto dalla considerazione che conoscere la scontistica praticata ai singoli clienti, l’entità dei loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, gli sconti minimi e massimi offerti per ciascun articolo venduto, i margini di ricarico sui singoli articoli, le retribuzioni e i benefits offerti a dipendenti ed agenti, i business plans può consentire al soggetto economico che acquisisca tale massa di informazioni di attuare una strategia commerciale che gli consenta di sfruttare le conoscenze così acquisite per offrire ai potenziali clienti condizioni (anche di poco) migliorative rispetto a quelle della concorrente, e, al contempo, di stornare i dipendenti della concorrente offrendo loro condizioni (anche di poco) migliorative; costituendo, in estrema sintesi, un patrimonio di utilità per l’esercizio dell’attività aziendale.
Sono tutelate dagli artt. 98 e 99 c.p.i. le informazioni gestionali protette da password personali, da un gestionale che consente a ciascun utente l’accesso alla sola area di competenza, da locali ad accesso controllato e da patti di riservatezza con i dipendenti. Ne rispondono la società concorrente, che abbia orchestrato lo storno sistematico, nell’arco di pochi mesi, dei dipendenti della rete commerciale e acquisito sui propri sistemi migliaia di file sottratti, e in solido gli ex dipendenti che li abbiano materialmente copiati o trasmessi, mentre va respinta la domanda verso quelli dei quali non sia provato il concorso; in mancanza di ulteriori elementi, la concorrenza sleale resta assorbita nella violazione del segreto.
Il lucro cessante si calcola sul margine di contribuzione di primo livello delle minori vendite ai clienti comuni, pari a quelle realizzate dal concorrente anche tramite soggetti interposti, per il periodo dell’inibitoria e per l’esercizio successivo, in ragione dell’effetto di trascinamento dovuto alla fidelizzazione della clientela sviata; non si può usare il margine operativo lordo, gravato da costi fissi, né l’intera contrazione del fatturato, quando l’attore non abbia l’esclusiva e il mercato sia in calo, e la retroversione degli utili spetta solo se questi eccedano il lucro cessante. Oltre alle spese per accertare l’illecito e a quelle promozionali per contrastarlo non spetta il danno all’immagine o all’avviamento, già ristorato dal lucro cessante, in assenza di condotte denigratorie.
Le penali previste dall’art. 131, secondo comma, c.p.i. hanno natura sanzionatoria e deterrente e si cumulano con il risarcimento. Il giudice del merito può ridurre la misura fissata in sede cautelare quando ecceda in modo spropositato il vantaggio tratto da ciascuna violazione, commisurandola al valore medio delle vendite vietate, mentre la penale per ogni giorno di ritardo non si applica agli obblighi di non fare; della penale risponde la sola società quando non sia possibile individuare il concorso dei singoli dipendenti, e l’inibitoria definitiva e il ritiro dal commercio vanno negati quando il vantaggio illecito si sia esaurito.