Ricerca Sentenze
Tribunale di Catanzaro, 29 Gennaio 2026, n. 214/2026

Difetto di legittimazione del curatore all’azione di responsabilità verso l’amministratore giudiziario antimafia

Tribunale di Catanzaro, 29 Gennaio 2026, n. 214/2026
Difetto di legittimazione del curatore all’azione di responsabilità verso l’amministratore giudiziario antimafia

Il curatore fallimentare non è legittimato a esercitare l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore giudiziario [nominato nel procedimento di prevenzione antimafia con il quale erano state sequestrate e poi confiscate in via definitiva l’intera partecipazione sociale e l’azienda di una s.r.l.], perché questi non è un organo sociale ma un ausiliario del giudice penale, soggetto alle sue direttive, alla sua vigilanza e all’obbligo di rendiconto, sicché legittimato all’azione nei suoi confronti è soltanto il nuovo amministratore giudiziario.

Il curatore fallimentare non è legittimato a esercitare l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, preposta ex lege all’amministrazione delle partecipazioni sociali e dell’azienda devolute allo Stato a seguito della confisca definitiva [totalitaria].

In caso di sequestro e confisca di prevenzione di tutte le partecipazioni sociali e dell’azienda, le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. sono azioni concernenti i rapporti relativi ai beni sequestrati ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 159/2011, sicché può esercitarle l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, anche a tutela dei creditori sociali e anche nei confronti dell’amministratore giudiziario divenuto amministratore della società per delibera assembleare, perché tali azioni sono funzionali a reintegrare il patrimonio sequestrato e i creditori sociali vanno soddisfatti nell’ambito della procedura di prevenzione.

Quando il sequestro di prevenzione riguarda soltanto le partecipazioni sociali, il curatore fallimentare può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari in carica prima o durante il sequestro, perché l’organizzazione societaria resta operante e l’assemblea nomina gli amministratori anche sulla base delle indicazioni dell’amministratore giudiziario.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. compendia in un’unica azione le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., che restano diverse e indipendenti quanto all’onere della prova, ai limiti del risarcimento e al regime della prescrizione, e la mancata indicazione del titolo nella domanda fa presumere l’esercizio congiunto di entrambe.

Data Sentenza: 29/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ottavia Urto
Registro: RG 5367 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo