Il diritto di controllo spettante ai soci non amministratori ai sensi dell’art. 2476, secondo comma, c.c. comprende la facoltà di ottenere copia dei verbali delle assemblee alle quali il socio non abbia partecipato e trova limite soltanto nel comportamento secondo buona fede e nelle esigenze di tutela della società; la potestà del socio può reputarsi immeritevole di tutela solo ove esercitata in modo abusivo e in malafede, ovvero in modo tale da pregiudicare gli interessi sociali o da ostacolare la gestione dell’impresa, e l’esercizio del diritto di accesso non può essere inibito per il semplice fatto che il socio sia già a conoscenza di determinate vicende sociali.
L’ingiustificato procrastinarsi di un ostacolo frapposto all’accesso alla documentazione sociale vale di per sé a integrare il periculum in mora necessario all’adozione del provvedimento d’urgenza, perché l’interesse del socio alla consultazione e all’ispezione dei libri sociali risulta, per sua natura, incompatibile con i tempi di un giudizio ordinario di cognizione.