Il diritto del socio a ricevere i beni sociali nella parte a lui spettante è subordinato alla fase della liquidazione, nella quale si possono accertare debiti da pagarsi prima della estinzione. Non sussiste un diritto a ottenere la medesima somma ipotizzabile per esito della liquidazione a titolo di responsabilità. Per poter richiedere l’equivalente ai liquidatori è necessario che non vi siano passività da estinguere e detta inesistenza di passività va comunque allegata.
L’eventuale inattività degli accomandatari, che ben ne giustificherebbe la revoca, non può portare a parlare di danno risarcibile con l’equivalente della quota della società.