Il socio di s.r.l. che esercita il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. è tenuto, in forza dei doveri di buona fede e correttezza, a porre la società in condizione di adempiere mediante una richiesta precisa prima di agire in via d’urgenza, sicché, pur essendo il periculum in mora connaturato all’esigenza di controllo, la tutela cautelare va negata quando la società abbia dato progressivo riscontro alle richieste e la richiesta specifica dei documenti ancora mancanti sia stata inviata solo dopo il deposito del ricorso.
In sede cautelare non può essere ordinata alla società l’esibizione di documenti inesistenti che essa non è tenuta a redigere [business plan, situazione patrimoniale infrannuale], e la richiesta di dati evincibili dalla documentazione già fornita è sovrabbondante.
Le richieste di chiarimenti rivolte dal socio agli amministratori esorbitano dalle informazioni ottenibili in via d’urgenza ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., e gli eventuali inadempimenti degli amministratori vanno fatti valere nel giudizio di merito.
Quando la società consegna parte dei documenti dopo la notificazione del ricorso cautelare, la parziale cessazione della materia del contendere impone di valutare la soccombenza virtuale alla stregua dei presupposti originari, e le spese gravano sul socio se la società non era inadempiente prima del ricorso.