Ai sensi dell’art. 12 c.p.i. e dell’art. 2571 c.c., il preuso di un marchio che importi la notorietà locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, in relazione al medesimo genere di prodotti, nell’ambito dell’uso fattone.
Ai fini della notorietà di un segno distintivo non registrato, è necessario che esso abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto o del servizio.
La notorietà locale di un marchio di fatto può discendere anche dal giro d’affari del titolare del segno, nel cui ambito commerciale tale segno è stato utilizzato.