La delibera dell’assemblea straordinaria che modifichi i quorum assembleari non legittima il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. g) c.c., in quanto attiene alla formazione della maggioranza e incide solo indirettamente sul diritto di voto e partecipazione. Il diritto di recesso del socio, oltre a provocare un depauperamento del capitale sociale (fatto negativo per i creditori sociali), costituisce eccezione al principio generale dell’obbligatorietà per tutti i soci delle deliberazioni assembleari e non è suscettibile di estensione a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate; pertanto il diritto di voto di cui all’art. 2437, lett. g) fa riferimento a quello statutariamente attribuito a ciascuna azione, mentre il diritto di partecipazione inerisce all’aspetto patrimoniale relativo agli utili che ciascuna azione attribuisce.