Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 25 Marzo 2026, n. 4839/2026

Diritto particolare di nomina degli amministratori e cessione parziale della quota di s.r.l.

Tribunale di Venezia, 25 Marzo 2026, n. 4839/2026
Diritto particolare di nomina degli amministratori e cessione parziale della quota di s.r.l.

La clausola dello statuto di s.r.l. che attribuisce a ciascun socio il diritto di designare un amministratore, prevedendo che in caso di rinuncia il numero degli amministratori sia corrispondentemente ridotto, conferisce un diritto particolare riguardante l’amministrazione della società ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., perché in tal caso il termine «designare» equivale a «nominare» e non esprime un mero potere di proposta. L’attribuzione di diritti particolari a tutti i soci è ammissibile, perché l’art. 2468, comma 3, c.c. non la esclude e l’autonomia statutaria propria della s.r.l. consente di attribuire rilevanza alla persona di ciascun socio.

In mancanza di una diversa disciplina nell’atto costitutivo, in caso di alienazione parziale della partecipazione il diritto particolare di nominare un amministratore resta per intero in capo al socio alienante; il suo frazionamento, ipotizzabile soltanto per i diritti di natura patrimoniale, implicherebbe comunque una modifica soggettiva del diritto, che richiede il consenso di tutti i soci. Il cessionario non può pertanto concorrere con il proprio voto alla nomina degli amministratori, e il socio titolare del diritto particolare che, con il voto del cessionario, ne nomini due anziché uno sottrae agli altri soci il diritto di designare un componente dell’organo amministrativo [cessione al coniuge, da parte del socio di maggioranza, del 16% della partecipazione, dopo la sospensione cautelare della decisione con cui egli aveva revocato il consiglio di amministrazione e si era nominato amministratore unico].

Le decisioni dei soci di s.r.l. invalide ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 1, c.c. vanno impugnate entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il termine è di decadenza, non è soggetto a sospensione né a interruzione, vale per ogni decisione dei soci, assunta con metodo assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, e decorre esclusivamente dalla trascrizione, senza che rilevino la data di verbalizzazione e, per le decisioni soggette a iscrizione, quella di iscrizione nel registro delle imprese, in ragione dell’elevato grado di partecipazione dei soci alla vita della società, che dà alla pubblicità interna dei libri sociali maggiore rilievo di quella realizzata dal registro. Grava su chi eccepisce la decadenza la prova della trascrizione, alla quale l’iscrizione della decisione nel registro delle imprese non è equipollente.

La redazione del progetto di bilancio da parte di un organo amministrativo illegittimo non incide sulla liceità dell’oggetto della deliberazione di approvazione, ma integra un vizio procedimentale rilevante come causa di annullabilità. È annullabile la deliberazione che approva il bilancio redatto dall’amministratore unico quando lo statuto riservi la redazione del progetto all’organo amministrativo, chiamato a decidere sempre con il metodo collegiale e con la partecipazione di tutti i suoi componenti. La messa in liquidazione della società non fa venir meno l’interesse del socio all’annullamento della deliberazione di approvazione del bilancio, mentre ne determina la sopravvenuta carenza quanto all’impugnazione della nomina degli amministratori, sostituiti dal liquidatore.

Data Sentenza: 25/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro: RG 9215 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo