L’art. 214 c.p.c. dispone che la parte è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Con riguardo al caso in cui la parte sia una persona giuridica, il disconoscimento della scrittura privata, perché
sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l’avversario di richiederne la verificazione, necessita di un’articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente.