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Tribunale di Venezia, 7 Novembre 2024, n. 3941/2024

Distintività del segno: requisiti e onere probatorio

Tribunale di Venezia, 7 Novembre 2024, n. 3941/2024
Distintività del segno: requisiti e onere probatorio

La contumacia non comporta la non contestazione.

Nell’onere probatorio dell’attore che invoca la nullità della altrui privativa rientra anche la prova del fatto che la privativa esista e sia nella titolarità del convenuto. Il fatto che la prova della titolarità sia agevolmente ottenibile da chiunque non trasforma tale conoscenza in notorio, del quale il giudice possa giovarsi ex art. 116 comma 2 c.p.c.

Il raffronto per la verifica della interferenza fra marchi va svolto fra i segni registrati e l’avversario uso concreto, e che ciò va fatto mediante una valutazione globale.

A fare assumere ai segni la natura di segni “forti” occorre la prova che, a seguito dell’uso, il segno abbia acquisito maggio distintività di quanta gliene garantisca il suo contenuto.

L’accrescimento di distintività del segno debole avviene quando il segno diviene da solo sempre maggiormente capace di distinguere il prodotto da quelli della concorrenza.

Data Sentenza: 07/11/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro: RI 738 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/02/2026
Massima a cura di: Chiara Bocchi
Chiara Bocchi

Laureata con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (tesi in diritto commerciale internazionale su "La fusione transfrontaliera", relatore Prof. Avv. Matteo Rescigno). Avvocato iscritto all'Albo di Milano. Attualmente presso Dentons Europe Studio Legale Tributario, dove si occupa di contrattualistica commerciale, data protection e contenzioso IT.

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