Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale, la voce in cui le somme sono state iscritte nel bilancio sociale e la denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle schede contabili sono prive di rilevanza determinante, perché sono le scritture contabili a dover rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali; l’iscrizione a bilancio di un debito inesistente non può far nascere la passività in mancanza di un titolo giustificativo. La prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale, come emerge dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.
Le erogazioni in denaro dei soci alla società possono avvenire in esecuzione di un prestito, con obbligo restitutorio in capo alla società, ovvero costituire versamenti in conto capitale o in conto copertura perdite, che non attribuiscono il diritto di accrescere la partecipazione e sono volti a incrementare il patrimonio sociale; questi ultimi presentano maggiore comunanza con il capitale di rischio e non fanno sorgere un’obbligazione restitutoria, potendo essere richiesti solo in caso di scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio finale di liquidazione.
Il versamento eseguito dal socio quando la società presenta già un patrimonio netto negativo, in una situazione che richiede un apporto di capitale da acquisire definitivamente al patrimonio sociale, sconterebbe comunque, anche se qualificato come finanziamento, la postergazione prevista dall’art. 2467 c.c.
Le delibere assembleari, se prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, e la loro eventuale invalidità è accertabile in sede giudiziale solo mediante impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2434 bis c.c. e, per le s.r.l., dall’art. 2479 ter c.c.; le delibere la cui invalidità non sia stata fatta valere con specifica impugnazione rimangono pertanto efficaci nell’ambito endosocietario. L’art. 2377 c.c. si risolve così in una ricognizione dell’effetto sostitutivo delle delibere successive a quella impugnata, effetto che comporta di per sé il venir meno dell’utilità dell’impugnazione per l’attore.
Se il socio che ha impugnato la prima delibera non impugna anche la delibera sostitutiva, quest’ultima resta efficace nell’ambito endosocietario anche se l’impugnante ne eccepisce l’invalidità in sede processuale, e viene meno l’interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, dal cui accoglimento l’attore non potrebbe trarre alcun effetto utile. Nel giudizio relativo alla prima delibera non può quindi trovare luogo alcuna valutazione delle eccezioni di invalidità della delibera sostitutiva non impugnata, perché la valutazione del giudice ex art. 2377, co. 8, c.c. si limita alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, cioè dell’effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.
Il socio che perde tale qualità nel corso del giudizio [per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale azzerato per perdite] perde la legittimazione a esercitare l’azione sociale di responsabilità, che l’art. 2476 c.c. consente al socio di promuovere in sostituzione della società; la domanda diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.
La prestazione dell’amministratore di società di capitali non è assimilabile a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato o di un prestatore d’opera, perché non è soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione, neppure da parte dell’assemblea, e il rapporto con la società rientra tra i rapporti societari di cui all’art. 3, co. 2, lett. a), d.lgs. 168/2003. Ne derivano l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la natura derogabile del diritto al compenso, sicché il rapporto di amministrazione può essere anche gratuito e il compenso è rinunciabile, anche tacitamente, con un comportamento concludente che riveli in modo univoco la volontà dismissiva dell’amministratore.
Nel rapporto interno con l’amministratore le scelte negoziali per conto della società sono espresse dai soci, ai quali spetta per legge il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne il compenso (artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c.). Per individuare la disciplina del rapporto occorre quindi fare riferimento, in primo luogo, allo statuto, cui l’amministratore aderisce accettando la nomina; in secondo luogo, alla delibera di nomina, che può determinare la misura del compenso previsto dallo statuto, attribuirlo quando lo statuto lo condiziona o tace, ovvero non prevedere nulla; infine, alle eventuali deliberazioni successive. L’amministratore che pretende un compenso superiore a quello stabilito dalla delibera di nomina deve provare una successiva determinazione assembleare in tal senso.
Nel contratto con cui un socio si obbliga ad acquistare la quota di altro socio, la perdita da parte di quest’ultimo della qualità di socio [a seguito di azzeramento e ricostituzione del capitale] rende impossibile la prestazione di trasferimento della quota e, trattandosi di rapporto a prestazioni corrispettive, fa venir meno l’obbligo di pagamento del prezzo.
L’azione di responsabilità dell’amministratore verso il creditore sociale ha natura extracontrattuale e richiede idonea e puntuale allegazione e prova dei suoi presupposti; parimenti, la domanda di risarcimento dei danni da mala gestio va rigettata quando gli addebiti restano generici, senza indicazione specifica delle condotte e dei pregiudizi.