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Tribunale di Bologna, 15 Agosto 2023

Distinzione tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda

Tribunale di Bologna, 15 Agosto 2023
Distinzione tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda

In tema di invenzione del dipendente, l’elemento distintivo tra l’invenzione di servizio e l’invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 “ratione temporis” applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un’invenzione industriale nell’adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un’esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell’invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l’invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall’equo premio.

Pertanto, il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, sia di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore.

[Il Tribunale ha riconosciuto la teorica applicabilità dell’art. 64, II comma, c.p.i. – e quindi anche la teorica titolarità in capo all’attore del diritto all’equo premio per la sua attività inventiva – ma ha negato la sua concreta applicazione al caso di specie a causa di un verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale concluso con lo specifico scopo di prevenire eventuali e future controversie, inclusa quella sottoposta all’esame del Tribunale.]

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Data Sentenza: 15/08/2023
Registro: RG 12117 / 2020
Allegato:
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Data: 29/03/2024
Massima a cura di: Edoardo Cesarini
Edoardo Cesarini

Avvocato presso lo studio legale GR Legal, si occupa di proprietà intellettuale con particolare focus su marchi, design, diritto d'autore e concorrenza sleale. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi Roma Tre, ha trascorso due semestri di studio alla Université Lumière Lyon 2 (Francia) e alla Universidad de Zaragoza (Spagna) nell’ambito del progetto Erasmus+.

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