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Tribunale di Trieste, 12 Gennaio 2024, n. 445/2024

Divieto di patto commissorio e contratto preliminare di cessione di quote

Tribunale di Trieste, 12 Gennaio 2024, n. 445/2024
Divieto di patto commissorio e contratto preliminare di cessione di quote

Il divieto di patto commissorio si estende a qualsiasi negozio venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Tale estensione è giustificata dall’esigenza di tutelare il debitore dal rischio di un approfittamento da parte del creditore e di assicurare il rispetto della par condicio creditorum.

Ai fini dell’operatività del divieto rileva il profilo funzionale dell’operazione: l’assetto di interessi risultante dalle pattuizioni intervenute tra le parti deve essere tale da far ritenere che il meccanismo negoziale del trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato ad uno scopo di garanzia, piuttosto che alla funzione di scambio.

Al di fuori della ipotesi tipica definita dall’art. 2744 c.c., l’operatività del divieto è subordinata alla configurabilità di un negozio come mezzo per eludere la norma imperativa, e quindi all’accertamento di una causa illecita, tale da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 1344 c.c.

Il contratto preliminare mediante il quale una parte si obbliga a trasferire all’altra quote di partecipazione sociale, a garanzia dell’obbligazione di rimborso di somme date a titolo di mutuo, integra in concreto la funzione di garanzia vietata dall’art. 2744 c.c.

L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ha natura restitutoria ed è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento. Essa costituisce il rimedio accordato dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto quando venga meno la causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione del contratto, o comunque del venir meno del vincolo originariamente esistente.

Il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell’impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute. Il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore. Il creditore che richieda il maggior danno ha l’onere di allegare l’esistenza di tale saggio.

In capo al creditore che riveste la qualità di imprenditore sussiste l’onere di dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, sempre che il ricorso al credito, in relazione alla sua entità e alle dimensioni dell’impresa, sia stato effettiva conseguenza dell’inadempimento.

Data Sentenza: 12/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Arturo Picciotto
Relatore: Daniele Venier
Registro: RG 1534 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/10/2026
Massima a cura di: Mariachiara Chiarappa
Mariachiara Chiarappa

Dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Trainee Lawyer di Greco Vitali Associati. Nel 2023 ha trascorso il Winter Semester presso la Innsbruck Universität (UIBK) in Austria. Dal 2023 al 2025 è stata membro eletto nel Consiglio di Facoltà universitario. Da ottobre 2024 è stata team member nella squadra universitaria partecipante alla 32esima edizione del Willelm C. Vis International Commercial Arbitration Moot di Vienna. Nel settembre del 2025 è stata visiting researcher presso la Ludwig Maximillian Universität (LMU) di München. Nel mese di aprile 2026 ha conseguito il diploma di laurea con una tesi in Diritto Civile II intitolata ''Obblighi di protezione e rimedi sinallagmatici'' con valutazione 110/110.

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