Il divieto di patto commissorio si estende a qualsiasi negozio venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Tale estensione è giustificata dall’esigenza di tutelare il debitore dal rischio di un approfittamento da parte del creditore e di assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Ai fini dell’operatività del divieto rileva il profilo funzionale dell’operazione: l’assetto di interessi risultante dalle pattuizioni intervenute tra le parti deve essere tale da far ritenere che il meccanismo negoziale del trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato ad uno scopo di garanzia, piuttosto che alla funzione di scambio.
Al di fuori della ipotesi tipica definita dall’art. 2744 c.c., l’operatività del divieto è subordinata alla configurabilità di un negozio come mezzo per eludere la norma imperativa, e quindi all’accertamento di una causa illecita, tale da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 1344 c.c.
Il contratto preliminare mediante il quale una parte si obbliga a trasferire all’altra quote di partecipazione sociale, a garanzia dell’obbligazione di rimborso di somme date a titolo di mutuo, integra in concreto la funzione di garanzia vietata dall’art. 2744 c.c.
L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ha natura restitutoria ed è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento. Essa costituisce il rimedio accordato dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto quando venga meno la causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione del contratto, o comunque del venir meno del vincolo originariamente esistente.
Il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell’impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute. Il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore. Il creditore che richieda il maggior danno ha l’onere di allegare l’esistenza di tale saggio.
In capo al creditore che riveste la qualità di imprenditore sussiste l’onere di dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, sempre che il ricorso al credito, in relazione alla sua entità e alle dimensioni dell’impresa, sia stato effettiva conseguenza dell’inadempimento.