Gli eredi del socio defunto di una società semplice possono agire, in qualità di creditori sociali, per la liquidazione della quota del de cuius facendo valere i propri diritti patrimoniali non solo sul patrimonio sociale e su quello personale dei soci amministratori ma anche, ex art. 2267, secondo comma, c.c., su quello degli altri soci che ne rispondono in solido, salva diversa pattuizione.