La disciplina dell’art. 2437, co. 3, c.c., in forza del richiamo di cui all’art. 2519, deve ritenersi applicabile anche alle cooperative Confidi.
Il diritto di recesso disciplinato dall’art. 2437, co. 3, risponde infatti all’esigenza di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui. Tale esigenza è ritenuta inderogabile dall’ordinamento e non può ritenersi superabile in ragione della disciplina dei Confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (di cui all’art. 13 del d.l. 29/2003, convertito in l. 326/2003).
Le società costituite con una durata molto lontana nel tempo (nel caso di specie realisticamente eccedente la vita del socio) sono assimilabili a società costituite a tempo indeterminato ai fini della configurabilità del diritto di recesso di cui all’art. 2437, co.3, c.c.