E’ infondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare, nel caso in cui almeno uno dei convenuti abbia il domicilio in Italia e possa qualificarsi quale destinatario del provvedimento cautelare, assumendo rilievo in materia il disposto dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.