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Tribunale di Milano, 8 Marzo 2016

Eccezione di compromesso e compensazione delle spese legali

Tribunale di Milano, 8 Marzo 2016
Eccezione di compromesso e compensazione delle spese legali

Ove il Tribunale si dichiari incompetente a seguito di eccezione di compromesso sollevata dal convenuto e non contrastata dall’attore, le spese di lite ben possono essere integralmente compensate, atteso che l’operatività della clausola arbitrale è nella disponibilità delle parti quanto alla singola controversia,  ai sensi dell’art. 819-ter co. 1 c.p.c., e che dunque l’introduzione della lite da parte dell’attore avanti al Tribunale  non può apparire di per sé arbitraria.

 

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Data Sentenza: 08/03/2016
Registro: RG 63211 / 2015
Allegato:
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Data: 16/05/2016
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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