La sospensione dell’erogazione del servizio assistenza relativo alla licenza di un software a causa della morosità della parte contraente, superiore a trenta giorni, nel pagamento dei canoni di licenza rappresenta un esercizio della facoltà attribuita in via generale dall’art. 1460 c.c. e non determina automaticamente la revoca della licenza o la risoluzione del contratto, ben potendo la morosità essere sanata. In assenza di esatto pagamento dei canoni dovuti, correttamente si può esercitare il diritto di autotutela conferito dal contratto e dalla norma codicistica, sospendendo l’erogazione del servizio sino all’esatto adempimento di controparte.