La mancata opposizione al decreto ingiuntivo, cui deve logicamente assimilarsi l’opposizione proposta e rinunciata, ha efficacia di giudicato c.d. esterno e preclude, pertanto, ogni futura impugnazione negoziale avente a oggetto il contratto posto a fondamento della pretesa oggetto del decreto stesso. Infatti, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione (cosi come all’opposizione proposta e rinunciata) copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedente al ricorso per ingiunzione non dedotti con l’opposizione (in quanto non proposta ovvero proposta e rinunciata).
In caso di rinuncia agli atti dell’opposizione da parte dell’opponente, deve pertanto escludersi che la convenuta opposta abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a proseguire il giudizio per ottenere una pronuncia di rigetto delle impugnative negoziali sulla esistenza, la validità e l’efficacia del titolo da cui origina il credito proposte dall’attore del giudizio di opposizione in via riconvenzionale.