La delibera di approvazione del bilancio di società di capitali vincola tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, finché non sia annullata o ne sia sospesa l’efficacia, e costituisce nei loro confronti, in deroga all’art. 2709 c.c., piena prova dei crediti della società verso i soci chiaramente indicati nel bilancio [somme erogate dall’amministratore alla figlia socia senza giustificazione causale]; nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società sulla base di tali appostazioni il giudice non è tenuto a ricostruire la contabilità del rapporto, e non sussiste pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rispetto al giudizio di impugnazione dei bilanci in mancanza di sospensione delle relative delibere.
Il socio che abbia consapevolmente beneficiato di somme prelevate dall’amministratore dalle casse sociali senza giustificazione causale è tenuto a restituirle alla società, anche a titolo di corresponsabilità con l’amministratore nell’atto di mala gestio, e l’iniziativa personale dell’amministratore non esclude tale obbligo.
Il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e la sezione ordinaria del medesimo tribunale attiene alla ripartizione interna degli affari e non alla competenza in senso tecnico, sicché l’emissione del decreto ingiuntivo da parte della sezione ordinaria in materia riservata alla sezione specializzata non determina l’incompetenza del giudice dell’opposizione.