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Tribunale di Torino, 25 Luglio 2019

Elementi di differenziazione in tema di marchio debole

Tribunale di Torino, 25 Luglio 2019
Elementi di differenziazione in tema di marchio debole

Il marchio registrato composto da un termine linguistico generico e non descrittivo del prodotto interessato, se non aderente al settore di attinenza e anzi in esso molto diffuso, è considerabile un marchio debole.

L’art. 12, lett. e), c.p.i. dispone che non sono nuovi ai sensi dell’art. 7 i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può verificarsi anche nel rischio di associazione fra i due segni.

Data Sentenza: 25/07/2019
Registro: RG 14408 / 2017
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Data: 28/08/2022
Massima a cura di: Vito D'Alessio
Vito D'Alessio

Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Servizi di Pubblicità Immobiliare, Direzione Provinciale di Ancona. Abilitato all'esercizio della professione forense.

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