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Tribunale di Ancona, 9 Giugno 2025

Elementi e criteri di valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora nel sequestro conservativo

Tribunale di Ancona, 9 Giugno 2025
Elementi e criteri di valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora nel sequestro conservativo

In materia di sequestro conservativo, sussiste il requisito del fumus boni iuris in presenza di elementi che consentano di ritenere probabile l’esistenza della pretesa in contestazione. Al riguardo, il Giudice deve accertare – con un’indagine sommaria che può anche limitarsi all’esame della documentazione esibita dalla parte istante – la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. La cognizione del fumus boni iuris deve essere circoscritta a un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame, con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali.

Il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Non è necessario che tali elementi siano simultaneamente presenti.

In particolare, costituisce elemento oggettivo, per valutare il pericolo nel ritardo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra il patrimonio del debitore e il presunto ammontare del credito da tutelare. Nella valutazione di tale profilo occorre tener conto che non basta la sussistenza dell’idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga sino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso. Inoltre, nella valutazione quantitativa della consistenza del patrimonio del debitore e della sua composizione occorre aver riguardo anche all’attività economica in cui eventualmente lo stesso si innesti; occorre cioè avere riguardo alla situazione economica generale del debitore.

Quanto all’elemento soggettivo, può assumere rilievo anche il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, quando detto comportamento riveli il proposito di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni. In ogni caso, il mero rifiuto di adempiere o di risolvere in via bonaria la controversia, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, tra cui l’opinione soggettiva, pur se non fondata, di non essere obbligato, non è indice – di per sé solo – di una situazione di pericolo e non giustifica, quindi, la concessione del sequestro.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RG 769 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/01/2026
Massima a cura di: Mauro Maniscalco
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