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Tribunale di Milano, 25 Luglio 2016

Esaurimento del marchio ed importazioni parallele

Tribunale di Milano, 25 Luglio 2016
Esaurimento del marchio ed importazioni parallele

Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda a non subire limitazioni alla libera iniziativa economica e alla concorrenza. Una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati commercializzati dal titolare, o con il suo consenso, nel territorio dello Stato, le facoltà esclusive si esauriscono e non può essere vietata agli aventi causa la successiva commercializzazione nello spazio economico europeo.

Esaurite le facoltà esclusive, in forza del principio dell’esaurimento, il titolare del diritto di privativa non può impedire l’ulteriore circolazione del prodotto, salvo che non ricorrano motivi legittimi, che sono eccezionali poiché limitano la circolazione dei beni nello spazio europeo.

Il titolare del diritto di privativa ha l’esclusiva sulla prima immissione in commercio, ma non può esercitare la sua esclusiva con riferimento ai successivi atti di circolazione dei beni, restringendo la libertà di concorrenza. In applicazione di tale principio, il titolare del diritto non può, quindi, neppure impedire le importazioni parallele, inibendo la circolazione nello Stato dei prodotti messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro.

Al fine di escludere la legittimità delle “importazioni parallele” e quindi la ulteriore circolazione dei beni, la parte che invoca la sussistenza di “motivi legittimi” deve provare che lo stato dei prodotti è stato modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. I motivi legittimi che derogano al principio dell’esaurimento possono essere estesi oltre i due casi previsti dalla legge – cioè la modifica o l’alterazione del prodotto successivamente alla loro immissione in commercio – solo qualora l’ulteriore circolazione dei beni importi un “serio e grave pregiudizio”, da accertare in concreto.

Data Sentenza: 25/07/2016
Registro: RG 34828 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/02/2017
Massima a cura di: Valentina Borgese
Valentina Borgese

Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la Sezione Impresa A del Tribunale di Milano (magistrato formatore dott.ssa Alessandra Dal Moro). E' attualmente dottoranda di ricerca presso l'Università di Pavia (cv Diritto industriale - Professori referenti Luigi Carlo Ubertazzi e Davide Sarti) nonché Visiting Phd student presso la Northumbria University - Newcastle upon Tyne (UK) (supervisor Dr. Guido Noto La Diega) e l'USI - Università della Svizzera italiana - Lugano.

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