In una S.r.l. la cui compagine societaria è composta da due soci in misura paritetica e nella quale l’esclusione di uno dei due soci è deliberata con il voto dell’altro titolare del residuo 50% del capitale sociale, deve ritenersi applicabile analogicamente l’art. 2287, comma 3, c.c., dettato in materia di società di persone. La norma prevede che in caso di società composta da due soci l’esclusione di uno di loro debba essere pronunciata dal Tribunale, su domanda dell’altro (e, dunque, non da quest’ultimo in sede assembleare). L’analogia è giustificata: a) dall’eventuale silenzio dello statuto in ordine alla disciplina dell’esclusione del socio in caso di società composta da due soci; b) dalla natura personalistica della s.r.l. composta da due soci.