Nel procedimento di esclusione dell’associato, disciplinato dall’art. 24 c.c. anche per le associazioni non riconosciute, l’associato non ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso dell’audizione, perché la norma non lo prevede e la tutela del diritto di difesa dell’escluso è assicurata dalla possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, sicché è legittima l’esclusione deliberata all’esito di un’audizione svolta in conformità al regolamento dell’organo di garanzia, regolarmente approvato, che prescrive la partecipazione personale dell’interessato senza la presenza di terzi o di legali [associato di un’associazione onlus a carattere nazionale, già coordinatore di una struttura locale, escluso con delibera del collegio nazionale di garanzia che all’audizione non gli aveva consentito l’assistenza di un legale; statuto che riconosce a chi è proposto per l’esclusione il diritto di conoscere gli addebiti, presentare memorie ed essere ascoltato; impugnazione proseguita dagli eredi].
Le eventuali violazioni del diritto di difesa dell’associato nel procedimento interno di esclusione possono ritenersi superate quando l’escluso abbia pienamente esercitato la propria tutela davanti al tribunale, che abbia esaminato le posizioni e le argomentazioni contrapposte e la documentazione prodotta.
È legittima l’esclusione dell’associato che, cessato dall’incarico di coordinatore di una struttura locale dell’associazione, ometta di riconsegnare tempestivamente i locali nonostante le reiterate richieste dei nuovi organi, restituendoli a un soggetto diverso dall’associazione, e cancelli i dati contenuti nei computer dell’associazione dopo averli copiati su altro supporto, perché tali dati appartengono all’associazione e, dalla cessazione dell’incarico, non sono più nella disponibilità dell’ex coordinatore, senza che rilevi l’asserita esigenza di tutelarne la riservatezza.
Quando la condotta accertata a carico dell’associato è di per sé idonea a giustificare la delibera di esclusione, è irrilevante l’attività istruttoria richiesta per dimostrare le ragioni addotte a sua discolpa.
L’esclusione degli associati è disciplinata dall’art. 24 c.c., che si applica, oltre che alle associazioni riconosciute, anche a quelle non riconosciute.
L’esclusione dell’associato può avvenire anche senza una preventiva contestazione degli addebiti, salvo che questa sia prevista dallo statuto.
L’autorità giudiziaria investita dell’impugnazione della delibera di esclusione dell’associato è tenuta ad accertare il rispetto delle regole procedurali, la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo per la legittimità della delibera e la legittimità sostanziale dell’esclusione.
L’appello rispetta l’art. 342 c.p.c. quando indica le parti della sentenza di cui si chiede la riforma e i motivi a sostegno dell’impugnazione.