La parte di un accordo transattivo che non assume un comportamento secondo buona fede nell’esecuzione dello stesso, non prestando la propria collaborazione alla tempestiva definizione transattiva della controversia pendente con il fallimento, perseguendo dolosamente il proprio esclusivo interesse a conseguire una riduzione del prezzo pattuito a scapito dell’interesse comune dei contraenti alla piena esecuzione del contratto nei termini originariamente concordati, deve ritenersi soccombente nel giudizio relativo alla sussistenza o meno dell’avveramento della condizione sospensiva del pagamento del prezzo oggetto di controversia.