È ammissibile l’esercizio contestuale dell’azione sociale ed individuale di responsabilità ai sensi dei commi terzo e quinto dell’articolo 2476 del codice civile.
La cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese – ai sensi dell’articolo 2490, ultimo comma, del codice civile per non esser stati depositati i bilanci di liquidazione per tre esercizi consecutivi – intervenuta nelle more dell’istruzione probatoria di un giudizio incardinato in seguito al promovimento di un’azione sociale di responsabilità ne è causa di interruzione e, non verificandosi alcun fenomeno successorio in capo al socio “superstite”, non può da questi essere riassunto il giudizio e ciò in ragione del fatto che la legittimazione all’esercizio dell’azione permane sino a che la società attrice abbia giuridica esistenza. Inoltre, poiché il giudizio pendente è equiparabile ad un residuo illiquido e non liquidato, in quanto mera pretesa benché azionata in giudizio, esula dal fenomeno successorio in capo ai soci “superstiti” dei residui o sopravvenienze attive liquide.
Il pregiudizio alla sfera patrimoniale del socio che non sia stato direttamente e immediatamente causato dagli atti – in thesi di mala gestio – degli amministratori ma che rappresenti un pregiudizio “di riflesso” di quello arrecato al patrimonio sociale non può validamente rappresentare doglianza a fondamento dell’azione individuale di responsabilità (ed esempio significativo di un pregiudizio “di riflesso” è rinvenibile proprio nel caso di specie: quello, cioè, di una non veritiera redazione del bilancio d’esercizio dal quale emerga una minor consistenza patrimoniale con il conseguente minor valore della partecipazione del socio).