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, 18 Ottobre 2024

Estensione e limiti del potere di ispezione e controllo del socio di srl

, 18 Ottobre 2024
Estensione e limiti del potere di ispezione e controllo del socio di srl

Al socio di srl, in virtù della natura personalistica del tipo sociale, spetta ai sensi del secondo comma dell’art. 2476 c.c. il diritto potestativo di ispezione e di informazione sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria che deve svolgersi nel rispetto del principio di buona fede e correttezza e non può essere esercitato ove sia preordinato a soddisfare finalità extrasociali. È necessario, tuttavia, che l’intento meramente emulativo del socio risulti in maniera chiara dovendosi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente. In particolare, l’eventuale presenza di un socio concorrente o in potenziale conflitto d’interessi esula dal tema della buona fede e delle modalità abusive di esercizio del diritto, attenendo al potenziale utilizzo delle informazioni e delle notizie ottenute, e non consente di escludere in radice il diritto individuale di controllo, così come prive di rilievo sono eventuali liti pendenti tra soci. Ciò premesso, il diritto di controllo e ispezione del socio (che tale qualità documenti) può essere fatto valere in via cautelare ove sia allegata l’inerzia della società nella consegna di tutti i documenti richiesti

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 18/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paola Cesaroni
Registro: RG 6865 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/06/2026
Massima a cura di: Martina Lonati
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