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Tribunale di Milano, 06/10/2021, n. 8029/2021

Estinzione della obbligazione preesistente ed effetti sul contratto di espromissione

Tribunale di Milano, 06/10/2021, n. 8029/2021
Estinzione della obbligazione preesistente ed effetti sul contratto di espromissione

La causa del contratto di espromissione è costituita puramente e semplicemente dall’assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l’assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l’intervento di quest’ultimo.

Dal fatto che l’obbligazione preesistente costituisce il necessario presupposto della fattispecie negoziale prevista dall’art. 1272 c.c. discende la conseguenza che se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta (come nel caso di specie), l’espromissione cade per mancanza di causa, come dispone l’art. 1234, primo comma, c.c., senza che in contrario possa essere invocato l’art. 1272, secondo comma, c.c., dal momento che in tal caso l’espromittente non oppone al creditore eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario, ma fa valere l’inesistenza della causa rispetto al contratto da lui concluso.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 06/10/2021
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Dott.ssa Ludovica Palmieri
Registro: RG 40746 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/09/2024
Massima a cura di: Edoardo Cesarini
Edoardo Cesarini

Avvocato presso lo studio legale GR Legal, si occupa di proprietà intellettuale con particolare focus su marchi, design, diritto d'autore e concorrenza sleale. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi Roma Tre, ha trascorso due semestri di studio alla Université Lumière Lyon 2 (Francia) e alla Universidad de Zaragoza (Spagna) nell’ambito del progetto Erasmus+.

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