Nell’azione individuale promossa ai sensi dell’art. 2395 c.c. dall’azionista che lamenti di essere stato indotto ad acquistare le azioni a un prezzo superiore al loro valore reale, manca il nesso causale tra le false comunicazioni sociali accertate in sede penale e il danno allegato quando la falsificazione abbia rappresentato una situazione economica e patrimoniale della società peggiore di quella effettiva, come nel caso dell’annotazione di costi fittizi, o al più neutra, come nel caso dell’omessa indicazione in bilancio del valore di un ramo d’azienda ceduto senza corrispettivo. Siffatte appostazioni sono prive dell’efficacia decettiva necessaria a ledere il diritto di autodeterminazione dell’investitore.
L’art. 2395 c.c. postula un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo, che costituisca il risultato della violazione di un obbligo gravante sugli amministratori direttamente nei confronti del danneggiato, e non un danno mediato al patrimonio sociale che si riverbera sui soci o sui terzi. Le condotte distrattive incidono direttamente sul patrimonio sociale e solo in via mediata su quello degli azionisti, sicché il relativo pregiudizio, di natura riflessa, non può essere fatto valere dal singolo azionista se non agendo in via surrogatoria rispetto alla società.
Il soggetto estraneo all’amministrazione, condannato in sede penale per concorso in condotte di distrazione o per operazioni che non attengono alla redazione del bilancio, non risponde ai sensi dell’art. 2395 c.c. del danno derivante dalla falsa rappresentazione contabile, quando il danneggiato non abbia allegato le ragioni della sua partecipazione alle falsificazioni. Le false comunicazioni accertate con riguardo a un determinato esercizio non sono inoltre causalmente riferibili agli acquisti di azioni compiuti dopo l’approvazione dei bilanci successivi, in mancanza di allegazioni relative a questi ultimi.
Ai fini dell’estensione al coobbligato dell’effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 1310 c.c. rileva l’oggettiva esistenza di un’obbligazione solidale scaturente dall’unicità del fatto dannoso. Il giudicato penale vale a individuare la solidarietà soltanto nei limiti in cui essa vi è stata riconosciuta, sicché la costituzione di parte civile nei confronti di alcuni coimputati non interrompe la prescrizione nei confronti di un altro coimputato quando la sentenza penale non ne abbia affermato la corresponsabilità per il fatto illecito posto a fondamento della domanda civile.
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi dell’art. 651 c.p.p. quanto all’accertamento del fatto illecito, mentre spetta al giudice civile ogni valutazione sulla sussistenza del danno, sul nesso di causalità e sulla liquidazione del pregiudizio. Il danno risarcibile deve essere conseguenza del fatto di reato accertato in sede penale, il che richiede una corrispondenza tra quanto statuito all’esito del procedimento penale e quanto allegato nel giudizio civile quale fonte del danno; le affermazioni della sentenza penale di condanna generica sul danno e sul nesso causale, formulate in termini astratti e potenziali, non vincolano il giudice civile.
Quando la parte civile, rimessa davanti al giudice civile dopo una condanna generica al risarcimento, si limiti a far valere tale condanna chiedendo la liquidazione dei danni conseguenti ai fatti accertati, la domanda può essere esaminata soltanto nei limiti dell’accertamento compiuto in sede penale. Tra i fatti materiali che hanno efficacia vincolante ai sensi dell’art. 654 c.p.p. rientrano, oltre a quelli enunciati nel capo di imputazione, tutti quelli che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati per la condanna; la condanna generica pronunciata con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione vincola il giudice civile quanto alla responsabilità dell’imputato.