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Corte d'appello di Napoli, 15 Dicembre 2025, n. 6537/2025

Fideiussione omnibus anteriore al 2002 e onere di provare l’intesa anticoncorrenziale nell’azione stand alone

Corte d'appello di Napoli, 15 Dicembre 2025, n. 6537/2025
Fideiussione omnibus anteriore al 2002 e onere di provare l’intesa anticoncorrenziale nell’azione stand alone

In tema di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI stipulata in epoca anteriore non solo al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 ma anche al periodo oggetto dell’istruttoria che lo ha preceduto, il provvedimento non costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale, sicché il garante che invoca la nullità delle clausole riproduttive dello schema deve allegare e provare, secondo le regole dell’azione stand alone, che già alla data della stipulazione era in atto un’intesa tra le banche per l’applicazione generalizzata dello schema contenente le clausole vietate [fideiussione omnibus rilasciata nel 1996 a garanzia dei debiti di una s.r.l. correntista; credito ceduto a società cessionaria; prodotte quattro garanzie dello stesso fideiussore e quarantasette garanzie di terzi di testo identico, ritenute insufficienti; domande di nullità, di liberazione ex art. 1957 c.c. e di cancellazione dalle centrali rischi rigettate].

La produzione di un numero limitato di fideiussioni omnibus di testo identico a quella controversa, rilasciate dallo stesso garante in favore di altri istituti di credito o da terzi, è inidonea a provare l’esistenza, alla data della stipulazione, di un’intesa anticoncorrenziale tra tutte le banche sull’intero territorio nazionale per l’applicazione generalizzata dello schema contrattuale contenente le clausole vietate.

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 può fondare la prova dell’intesa anticoncorrenziale relativa allo schema ABI di fideiussione omnibus solo per le garanzie stipulate tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005 o, al più, nel periodo immediatamente successivo, gravando altrimenti sul garante, secondo le ordinarie regole di riparto dell’onere probatorio, la prova dell’intesa.

I contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante della concorrenza sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema costituente l’intesa vietata, salvo che risulti una diversa volontà delle parti, e l’estensione della nullità all’intero negozio costituisce un’eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.

Il rigetto dell’appello principale rende superfluo l’esame dell’appello incidentale con il quale la parte vittoriosa in primo grado chiede l’accertamento di ulteriori ragioni di rigetto della domanda.

Data Sentenza: 15/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Roberto Notaro
Registro: RG 2908 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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