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Corte d'appello di Cagliari, 26 Ottobre 2024, n. /

Fideiussione omnibus: clausola a prima richiesta e nullità parziale delle clausole vietate dallo schema ABI

Corte d'appello di Cagliari, 26 Ottobre 2024, n. /
Fideiussione omnibus: clausola a prima richiesta e nullità parziale delle clausole vietate dallo schema ABI

In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé, la trasformazione del contratto in garanzia autonoma. Tale clausola è compatibile con la natura accessoria della fideiussione quando non risulti la rinuncia del garante a sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, potendo essa configurarsi come una pattuizione di tipo solve et repete diretta a consentire l’immediata escutibilità della garanzia, senza incidere sull’accessorietà del vincolo.

Le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sono affette da nullità parziale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che concretano l’intesa anticoncorrenziale vietata. La nullità non si estende all’intero contratto, salvo che risulti o sia dimostrata una diversa volontà delle parti di non concludere l’accordo in assenza di tali pattuizioni.

Data Sentenza: 26/10/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Maria Teresa Spanu
Registro: RG 199 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/03/2026
Massima a cura di: Sofia Scati
Sofia Scati

Laureata a pieni voti presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma ha subito intrapreso la propria formazione nel campo del diritto industriale presso uno studio legale specializzato. Lavora attualmente all'Ufficio per il Processo della Sezione Imprese del Tribunale di Bologna.

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