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Corte d'appello di Milano, 27 Gennaio 2026, n. 178/2026

Fideiussione omnibus su schema ABI, nullità parziale e interesse concreto del fideiussore ad agire

Corte d'appello di Milano, 27 Gennaio 2026, n. 178/2026
Fideiussione omnibus su schema ABI, nullità parziale e interesse concreto del fideiussore ad agire

Il fideiussore che chiede di accertare la nullità delle clausole di una fideiussione omnibus riproduttive dello schema ABI contrastante con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 deve allegare l’effetto utile che intende conseguire, e difetta di interesse ad agire quando il creditore non si è avvalso della deroga all’art. 1957 c.c., avendo comunque agito nel termine semestrale, e il garante non deduce di aver subito l’applicazione delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza [banca che, revocati gli affidamenti e intimato il pagamento, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del garante, socio e legale rappresentante della società debitrice, pochi giorni dopo la scadenza dell’obbligazione principale; domande di nullità delle clausole conformi allo schema ABI rigettate per difetto di interesse].

L’interesse del fideiussore a ottenere la declaratoria di nullità delle singole clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI sussiste solo se tali clausole vengono concretamente in rilievo e la banca ne ha tratto o può trarne un vantaggio, perché l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. deve essere concreto e attuale anche nelle azioni di mero accertamento.

La clausola di pagamento «a prima richiesta» non è di per sé decisiva per qualificare la garanzia personale come contratto autonomo di garanzia, perché occorre ricostruire con gli ordinari strumenti interpretativi l’effettiva volontà delle parti e lo scopo perseguito, e in mancanza di una rinuncia del garante a sollevare le eccezioni relative al rapporto garantito il contratto va qualificato come fideiussione, alla quale resta applicabile l’art. 1957 c.c.

I contratti di fideiussione stipulati a valle dell’intesa contrastante con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 sono di regola parzialmente nulli, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato, in applicazione del principio di conservazione del negozio, e grava sulla parte che invoca la nullità dell’intero contratto l’onere di provare l’interdipendenza tra la restante parte del contratto e le clausole nulle.

Data Sentenza: 27/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Ondei
Relatore: Serena Baccolini
Registro: RG 853 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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