Il fideiussore che chiede di accertare la nullità delle clausole di una fideiussione omnibus riproduttive dello schema ABI contrastante con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 deve allegare l’effetto utile che intende conseguire, e difetta di interesse ad agire quando il creditore non si è avvalso della deroga all’art. 1957 c.c., avendo comunque agito nel termine semestrale, e il garante non deduce di aver subito l’applicazione delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza [banca che, revocati gli affidamenti e intimato il pagamento, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del garante, socio e legale rappresentante della società debitrice, pochi giorni dopo la scadenza dell’obbligazione principale; domande di nullità delle clausole conformi allo schema ABI rigettate per difetto di interesse].
L’interesse del fideiussore a ottenere la declaratoria di nullità delle singole clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI sussiste solo se tali clausole vengono concretamente in rilievo e la banca ne ha tratto o può trarne un vantaggio, perché l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. deve essere concreto e attuale anche nelle azioni di mero accertamento.
La clausola di pagamento «a prima richiesta» non è di per sé decisiva per qualificare la garanzia personale come contratto autonomo di garanzia, perché occorre ricostruire con gli ordinari strumenti interpretativi l’effettiva volontà delle parti e lo scopo perseguito, e in mancanza di una rinuncia del garante a sollevare le eccezioni relative al rapporto garantito il contratto va qualificato come fideiussione, alla quale resta applicabile l’art. 1957 c.c.
I contratti di fideiussione stipulati a valle dell’intesa contrastante con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 sono di regola parzialmente nulli, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato, in applicazione del principio di conservazione del negozio, e grava sulla parte che invoca la nullità dell’intero contratto l’onere di provare l’interdipendenza tra la restante parte del contratto e le clausole nulle.