Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione alla tipologia di negozio delle fideiussioni omnibus ed in relazione al periodo rispetto al quale l’indagine risulta essere stata svolta dall’autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 ed il maggio 2005. In materia di fideiussioni bancarie cd. specifiche, posta l’insussistenza di qualsivoglia forma di automatismo tra gli accertamenti della Banca d’Italia previsti nel provvedimento n. 55 del 2005 e la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni prestate in una data non compresa nell’arco temporale in cui veniva svolta l’istruttoria, cioè il periodo intercorso tra l’ottobre 2002 ed il maggio 2005, occorre che sia allegata e provata in giudizio, ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento e dichiarazione della nullità delle clausole censurate dalla Banca d’Italia, la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005, e anche per le fideiussioni cd. specifiche, di un accordo anticoncorrenziale volto a limitare la concorrenza e che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di tali intese.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non sufficiente, ai fini della prova di un’intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, considerando che, seppur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. 2003, le stesse non possono essere ritenute alla stregua di documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale.]