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Tribunale di Firenze, 30 Gennaio 2026

Fideiussioni conformi allo schema ABI, adesione all’eccezione di incompetenza e indicazione di fori alternativi

Tribunale di Firenze, 30 Gennaio 2026
Fideiussioni conformi allo schema ABI, adesione all’eccezione di incompetenza e indicazione di fori alternativi

L’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale non priva il giudice adito, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., del potere di decidere sulla competenza, sul merito e sulle spese quando la questione di competenza territoriale si interseca con il riparto di competenza per materia tra sezioni specializzate in materia di impresa stabilito in via inderogabile dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003, perché in tal caso la questione è soggetta al regime dell’incompetenza inderogabile, rilevabile d’ufficio e sottratta all’accordo delle parti, e il giudice deve compiere un’autonoma valutazione della propria competenza per materia e per territorio [azione di nullità di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI promossa dai garanti davanti alla sezione specializzata di Firenze, con adesione dei garanti all’eccezione di incompetenza in favore della sezione specializzata di Roma].

L’inderogabilità della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa individuate dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003 per le controversie antitrust non esclude la concorrenza di fori alternativi, sicché il giudice che declina la propria competenza può indicare come competenti, in via alternativa, più sezioni specializzate quando la causa, secondo i criteri ordinari di competenza territoriale, presenta collegamenti con distretti attribuiti a sezioni diverse e allo stato degli atti non risultano elementi, come la qualità di consumatore del garante, idonei a rendere esclusivo uno dei fori.

Per individuare la sezione specializzata competente nelle controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 168/2003 occorre anzitutto determinare, secondo i criteri ordinari di ripartizione della competenza territoriale richiamati dall’art. 4, comma 1, la regione e quindi la sezione specializzata nel cui ambito ricade l’ufficio giudiziario competente, e poi attribuire la causa alla sezione indicata dall’elenco dell’art. 4, comma 1-ter, nel quale il riferimento al distretto va inteso come area di competenza della sezione specializzata regionale.

L’obbligazione del fideiussore omnibus ha ad oggetto una somma liquida ai fini dell’art. 1182, comma 3, c.c., perché il suo ammontare è determinabile in base al titolo negoziale per relationem ai debiti liquidi del debitore garantito verso il creditore beneficiario, sicché il luogo dell’adempimento rilevante per il foro facoltativo dell’art. 20 c.p.c. coincide con il domicilio del creditore.

L’ordinanza con cui il giudice declina la propria competenza chiude la fase di giudizio davanti a lui e deve provvedere sulle spese, nella cui regolazione rileva ai sensi dell’art. 91 c.p.c. anche la soccombenza sulla questione di rito, sicché, se l’adesione all’eccezione di incompetenza interviene soltanto dopo la costituzione della parte che l’ha sollevata e dopo che il giudice ne ha delibato la non manifesta infondatezza, le spese delle fasi di studio e introduttiva seguono la soccombenza, mentre la condotta collaborativa di chi aderisce può giustificare la compensazione delle spese della fase decisoria.

La controversia sulla nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, l. 287/1990 rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 168/2003 e dell’art. 33, comma 2, l. 287/1990, perché l’azione diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata.

Il foro facoltativo del luogo in cui è sorta l’obbligazione previsto dall’art. 20 c.p.c. opera anche quando la domanda ha ad oggetto l’accertamento della nullità del contratto da cui le obbligazioni derivano, e per le obbligazioni contrattuali tale luogo coincide con quello di conclusione del contratto.

L’adesione della parte all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dall’altra parte determina ipso iure, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., la carenza di potere del giudice adito di decidere sul merito, sulla competenza e sulle spese della fase svoltasi, che spettano al giudice davanti al quale la causa è riassunta, e al giudice adito resta soltanto il potere di disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

La questione di competenza territoriale, eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio, si decide allo stato degli atti sulla base delle prove già acquisite, perché le sommarie informazioni previste dall’art. 38 c.p.c. servono soltanto a chiarire il contenuto delle prove costituite o ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili.

Data Sentenza: 30/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RG 6687 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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