Non integra grave irregolarità rilevante ex art. 2409 c.c. il finanziamento infragruppo disposto dall’amministratore in favore di altra società da lui amministrata [per l’investimento della liquidità in titoli], quando l’operazione sia palese e documentata, non abbia comportato occultamento o distrazione di somme, sia sostenibile in ragione delle liquidità della società e non risulti foriera di un danno attuale o potenziale, perché il mero rischio di un futuro ed eventuale inadempimento della beneficiaria non configura un danno per la società. La successiva revoca di un’analoga operazione dopo la proposizione del ricorso non consente di presumerne né l’irregolarità né la dannosità.
Neppure integra grave irregolarità la cessione, da parte delle controllate alla società correlata, di crediti litigiosi verso banche per un corrispettivo assai inferiore al valore nominale, quando il corrispettivo sia stato integralmente pagato e manchino indizi di futuri inadempimenti, perché l’eventuale non convenienza dell’operazione attiene al merito delle scelte gestorie, sottratto al sindacato del tribunale, e il pagamento, sia pure tardivo, esclude l’attualità dell’irregolarità.